By Michele Iaselli
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Cosicche’ diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto. Particolarmente interessante e’ quanto prescritto dal 5° comma dell'art. 22 del Codice laddove impone agli enti pubblici di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
Cit. 32 Capitolo III La necessita’ di tutelare il “nocciolo duro” della riservatezza e’ stata costante fin dalle prime normative nazionali ed e’ stata recepita dalla Convenzione del Consiglio d’Europa all’art. 6. La Direttiva 95/46/CE all’art. 8 disciplina in dettaglio i “trattamenti riguardanti categorie particolari di dati”. Esso affronta tre aspetti: i dati che rivelano origini razziali ed etniche, opinioni politiche, religiose e filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale; i dati che riguardano, piu’ specificamente, lo stato di salute; i dati sulle infrazioni e condanne penali.
11 L’obbligo di informazione non comprende il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato, o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati in base ad espresse disposizioni di legge che prevedono specificamente il trattamento ovvero da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge per esclusive finalita’ inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche’ la tutela della loro stabilita’.